diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4379 del 30/07/1985 (Rv. 441841 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - IMPUTAZIONE AD UN CREDITO DIVERSO DA QUELLO SCADUTO - PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL CREDITO DIVERSO - ONERE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1985-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441841-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - IMPUTAZIONE AD UN CREDITO DIVERSO DA QUELLO SCADUTO - PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL CREDITO DIVERSO - ONERE DEL CREDITORE.*

Qualora il debitore dimostri la corresponsione di una somma astrattamente idonea ad estinguere, in tutto o in parte, il debito o la consegna al creditore di nuovi titoli che abbiano, del pari, la efficacia estintiva del debito, incombe al creditore il quale sostenga che il pagamento effettuato sia da imputare all'Estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza del nuovo credito, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 cod. civ.. (V 2947/82, mass n 420853; (V 1256/80, mass n 404756; (V 4004/79, mass n 400478).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)