Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 29/10/1994 (Rv. 488328 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Assistenza prestata in una procedura di espropriazione forzata esattoriale - Onorari dovuti all'avvocato - Liquidazione in base alla tariffa per le prestazioni in materia giudiziale civile.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
Gli onorari dovuti ad un avvocato per l'assistenza prestata in una procedura di espropriazione forzata esattoriale vanno liquidati in base alla tariffa per le prestazioni in materia giudiziale civile, voci relative ai procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari, e non alla tariffa per le prestazioni stragiudiziali, sia perché in base all'art. 45 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 tale procedimento è espressamente disciplinato "anche per quanto riguarda le notificazioni" dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile, con affidamento al pretore e agli ufficiali esattoriali delle funzioni attribuite nelle espropriazioni ordinarie rispettivamente al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari, sia perché, comunque, la stessa tariffa stragiudiziale (art. 2, secondo comma) dispone per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale l'applicazione degli onorari di procuratore e di avvocato indicati dalla relativa tariffa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)