Sez. U, Ordinanza n. 339 del 13/01/2003 (Rv. 559645 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attribuzione, per i servizi delle USL, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici soppressi - Diritto soggettivo in capo ai Comuni o alle AUSL - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Controversie relative - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Con riguardo ai beni dei soppressi enti mutualistici con prevalente destinazione a servizi sanitari, l'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 non prevede alcun trasferimento automatico al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, giacché, per aversi tale trasferimento, occorre l'emanazione di un apposito decreto interministeriale, adottato di concerto tra le Amministrazioni statali e d'intesa con la Regione interessata. E poiché tale intesa, pur essendo vincolata nella destinazione finale (ossia nel trasferimento della proprietà dei beni ai Comuni), ha carattere discrezionale per quanto riguarda la determinazione delle modalità concrete del trasferimento, è da escludere la configurabilità, in capo ai Comuni (o alle aziende USL), di una posizione di diritto soggettivo, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la cognizione sulla domanda promossa da un'azienda sanitaria locale per sentire accertare e dichiarare che un immobile appartenuto al soppresso ENPI è divenuto di proprietà di essa azienda.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)