Sez. U, Sentenza n. 7983 del 06/04/2006 (Rv. 588755 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Domanda nei confronti di un'azienda ospedaliera di pagamento di canoni dovuti per la concessione in uso di immobili di un ente territoriale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Contestazione circa la proprietà dei beni e il trasferimento all'azienda ospedaliera mediante atto amministrativo della Regione - Attinenza al merito della controversia - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
La controversia insorta tra un ente locale territoriale e un'Azienda ospedaliera, avente ad oggetto il pagamento del canone per la concessione a quest'ultima di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente medesimo, instaurata a seguito di revoca di comodato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi la circostanza che l'Azienda neghi che l'ente territoriale (Provincia) sia proprietario degli immobili, che dovevano essere trasferiti al suo patrimonio con provvedimento dell'autorità regionale in forza dell'art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 502 del 1992, provvedimento in relazione al quale le parti sono titolari di una posizione di mero interesse legittimo. Detta questione non incide infatti sull'attribuzione della causa alla giurisdizione ordinaria, da determinare con riferimento alla domanda, ma fa insorgere soltanto una questione pregiudiziale circa la proprietà degli immobili, che attiene al merito in quanto condiziona la fondatezza della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)