Sez. L, Sentenza n. 2608 del 24/05/1978 (Rv. 391964 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERO CREDITO PRETESO DAL LAVORATORE, IVI COMPRESA LA RIVALUTAZIONE - ULTERIORE RIVALUTAZIONE DOVUTA AD ESITO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO RELATIVA AL CREDITO DEL LAVORATORE MA PRIVA DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE - IMPORTO DI QUEST'ULTIMA - CALCOLO IN APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA RELATIVA ALL'INTERO CREDITO PRETESO DAL LAVORATORE, IVI COMPRESA LA RIVALUTAZIONE - ULTERIORE RIVALUTAZIONE DOVUTA AD ESITO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO RELATIVA AL CREDITO DEL LAVORATORE MA PRIVA DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE - IMPORTO DI QUEST'ULTIMA - CALCOLO IN APPELLO.*
Qualora, nel processo del lavoro, il lavoratore sia rimasto soddisfatto per l'intero suo credito, ivi compresa la rivalutazione, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, nessuna ulteriore rivalutazione gli e dovuta ad esito del giudizio d'appello, nel quale non sia stato controverso il quantum liquidato dal primo giudice. Qualora, invece, nella sentenza di primo grado sia stato liquidato il credito (e questo sia stato soddisfatto in Sede di provvisoria esecuzione) ma non sia stata quantificata la rivalutazione, rimanendo cosi sub iudice la relativa questione, l'importo della rivalutazione si scinde in due componenti: l'una consistente nell'importo della rivalutazione del credito base da rapportarsi al momento della decisione di primo grado, l'altra, consistente nell'ammontare della rivalutazione dell'importo anzidetto, rapportato al momento della decisione di secondo grado perche in tale ammontare consiste il credito residuo non realizzato a suo tempo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)