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Sez. L, Sentenza n. 6152 del 18/11/1980 (Rv. 409897 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL LAVORATORE CON SOMMA MAGGIORE DI QUELLA RICONOSCIUTAGLI IN APPELLO - RIDUZIONE DELLA RIVALUTAZIONE GIA OPERATA DAL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO SODDISFACIMENTO DELLE PREDETTE RAGIONI - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RICONOSCIUTO IN APPELLO - NECESSITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409897-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL LAVORATORE CON SOMMA MAGGIORE DI QUELLA RICONOSCIUTAGLI IN APPELLO - RIDUZIONE DELLA RIVALUTAZIONE GIA OPERATA DAL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO SODDISFACIMENTO DELLE PREDETTE RAGIONI - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RICONOSCIUTO IN APPELLO - NECESSITA - CRITERI.*

Qualora, nel processo del lavoro, il lavoratore sia rimasto soddisfatto, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, con somma superiore a quella poi riconosciutagli in appello, nessuna ulteriore rivalutazione gli e dovuta in esito a quest'ultimo giudizio, dovendo anzi quest'ultimo giudice procedere alla sola riduzione della rivalutazione gia operata dal primo giudice tenendo fermi i criteri per essa adottati ove non impugnati. Se, invece, il lavoratore non e stato soddisfatto, gli e dovuta la rivalutazione del credito riconosciutogli in appello anche per la svalutazione verificatasi nelle more di quest'ultimo giudizio, applicandosi ex novo corretti criteri di liquidazione sulla base dell'art 150 disp att cod proc civ che impone di applicare l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, senza possibilita di ricorrere a coefficienti di svalutazione globale, determinata in modo immotivato ed incontrollabile. (Conf 2608/78, mass n 391964, sulla prima parte; (Conf 4319/80, mass n 408184, sulla seconda parte; (Conf 3429/80, mass n 407259, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)