Sez. 3, Sentenza n. 2459 del 24/07/1971 (Rv. 353448 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- RIGUARDA SOLO GLI ATTI ESECUTIVI - NON ANCHE GLI ATTI PRELIMINARI - POTERI DISCREZIONALI DI DIREZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- RIGUARDA SOLO GLI ATTI ESECUTIVI - NON ANCHE GLI ATTI PRELIMINARI - POTERI DISCREZIONALI DI DIREZIONE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.*
L'opposizione ex art 617 cod proc civ, con la quale si faccia valere il mancato compimento di un atto preliminare, puo essere proposta soltanto contro l'atto esecutivo conclusivo della fase processuale e dopo il suo compimento. Prima di tale momento, i soggetti interessati possono proporre al giudice dell'esecuzione soltanto osservazioni in ordine al mancato compimento del necessario atto preliminare, facendo rilevare che tale situazione, se dovesse permanere, provocherebbe la nullita del futuro atto esecutivo, e non trattandosi di opposizione ex art 617 cod proc civ, il giudice dell'esecuzione non e tenuto a rimettere la questione al tribunale, nell'espropriazione forzata immobiliare, o a decidere con sentenza, nell'espropriazione forzata mobiliare, ma puo emettere con ordinanza i provvedimenti ritenuti opportuni, nell'Esercizio del suo potere discrezionale di direzione del processo esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)