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Sez. 3, Sentenza n. 5926 del 29/11/1985 (Rv. 443090 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - NULLITÀ DI UN ATTO PRELIMINARE DEL PROCESSO ESECUTIVO - INCIDENZA SULL'ATTO SUCCESSIVO - OPPOSIZIONE EX ART. 617 COD. PROC. CIV. - OGGETTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443090-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - NULLITÀ DI UN ATTO PRELIMINARE DEL PROCESSO ESECUTIVO - INCIDENZA SULL'ATTO SUCCESSIVO - OPPOSIZIONE EX ART. 617 COD. PROC. CIV. - OGGETTO - TERMINE - DECORRENZA.*

Attese la natura e la funzione dei singoli Atti di ciascuna delle fasi del processo esecutivo per espropriazione forzata, la nullità di un atto preliminare necessario si traduce in vizio di legittimità dell'atto successivo che è il vero e proprio atto esecutivo. Pertanto l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. può essere proposta contro quest'ultimo atto, sebbene sia diretta a dedurre una nullità soltanto derivata, nel termine di decadenza dall'atto esecutivo anzidetto e non già da quello precedente, che ne costituisce il presupposto. (nella specie, relativa ad espropriazione mobiliare presso il debitore, la suprema Corte ha considerato tempestiva l'opposizione all'autorizzazione alla vendita per la nullità della relativa istanza (in quanto sottoscritta dal legale sfornito di procura) proposta nell'udienza di autorizzazione, tenuta dopo il decorso di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza). (V 2566/71, mass n 353633; (V 2459/71, mass nn 353448 e 353449).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)