Sez. 3, Sentenza n. 7357 del 26/03/2009 (Rv. 607141 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Intervenuta immissione nel possesso dell'esecutante - Effetti - Conclusione del procedimento esecutivo in forma specifica - Successiva deducibilità con opposizione agli atti esecutivi dei vizi riguardanti il preavviso di rilascio - Inammissibilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
Nella procedura esecutiva per rilascio di immobili, una volta immesso l'esecutante nel possesso dell'immobile ad opera dell'ufficiale giudiziario, viene ad esaurirsi l'intera fase esecutiva ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ., con la conseguenza che, conclusosi in modo non più reversibile tale procedimento in forma specifica, l'esecutato non può più proporre, con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., censure avverso gli atti dell'ufficiale giudiziario antecedenti a quello di immissione in possesso, come il preavviso di rilascio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)