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Sez. L, Sentenza n. 11247 del 15/11/1993 (Rv. 484325 - 01)

Lavoro - lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Inclusione dei compensi per lavoro straordinario di carattere continuativo ma di entità non costante - Criteri - Valutazione ex art. 432 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484325-01

Lavoro - lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

Ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità con l'inclusione, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ. (nella formulazione anteriore alla legge n. 297 del 1982), dei compensi per lavoro straordinario continuativo, di entità non costante, il giudice - in mancanza di norme collettive - non è vincolato a rigidi criteri di calcolo (come quello dell'importo minimo costantemente percepito dal lavoratore o quello dell'ultimo compenso prima della cessazione del rapporto o, ancora, quello della media dei compensi nell'ultimo triennio, in analogia col criterio stabilito dall'art. 2121 per le provvigioni), ma, verificandosi una situazione in cui, pur essendo certo il diritto, non è quantificabile il credito del lavoratore, è autorizzato ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ. a procedere ad una valutazione equitativa dell'importo da computare ai fini delle indennità suddette, ricorrendo eventualmente a medie aritmetiche riferite ad un arco di tempo (non necessariamente coincidente con l'ultimo triennio) che appare maggiormente rilevante ai fini del riconoscimento del requisito della continuità delle prestazioni straordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)