Sez. 2, Sentenza n. 185 del 26/04/1982 Ud. (dep. 11/01/1983) Rv. 156867 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - DISTINZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - DISTINZIONE.*
Sussiste il reato di estorsione e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, cpv. N. 2, cod. pen. quando l'artificio usato dal soggetto attivo non può considerarsi un semplice mezzo fraudolento, ma costituisce un vero e proprio mezzo di coercizione sul soggetto passivo, nel senso che il danno è prospettato come certo e sicuro ad opera dello stesso autore del reato, od anche di altri, per il caso in cui non si ottemperi alla consegna del denaro o di altra utilità; sicché il soggetto passivo o la persona comunque offesa dal reato è posta nell'alternativa ineluttabile di consegnare all'agente il voluto profitto o di subire il danno minacciato. (V mass n 155002; (V mass n 151706; (V mass n 150491).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)