diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7527 del 14/02/1983 Ud. (dep. 20/09/1983) Rv. 160251 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA AGGRAVATA PER INGENERATO TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160251-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA AGGRAVATA PER INGENERATO TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DISTINZIONE.*

La differenza tra il reato di estorsione e quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario consiste nella circostanza che nella estorsione il male minacciato proviene dagli stessi soggetti attivi del reato o da altre persone ad essi collegate mentre nella truffa aggravata esso proviene da persone diverse dai primi. Nel primo caso il profitto ingiusto viene conseguito per effetto della coartazione della volontà della vittima, nel secondo per effetto di un errore nella libera Determinazione della vittima stessa, viziata da una falsa rappresentazione della realtà. (V mass n 157536; (V mass n 156867; (V mass n 156497).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)