diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8922 del 02/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150491 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - IN GENERE - CRITERIO DISCRIMINANTE.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150491-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - IN GENERE - CRITERIO DISCRIMINANTE.*

L'elemento discriminante del delitto di estorsione da quello di truffa consiste nel mezzo usato dall'agente per conseguire l'ingiusto profitto che si concreta, rispettivamente, nella violenza o nella minaccia oppure in artifici o raggiri, con la conseguenza che il soggetto passivo del reato è costretto, dal timore, nel primo caso, e tratto in errore, nel secondo, a privarsi di un bene che gli appartiene. (Conf mass n 146566; (Conf mass n 144777; (Conf mass n 145064).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)