Sez. 6, Sentenza n. 689 del 22/10/1999 Ud. (dep. 19/01/2000) Rv. 215318 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - REMISSIONE - TACITA | Deducibilità da fatti incompatibili con la volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità - Necessità - Separazione dei coniugi - Rinuncia ai reciproci addebiti nel corso della causa civile - Univocità dell'atto ai fini del riconoscimento della remissione di querela per i reati di ingiurie e lesioni personali in danno del coniuge - Esclusione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - REMISSIONE - TACITA
La remissione tacita extraprocessuale della querela può configurarsi solamente quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine a fatti penalmente rilevanti, che hanno formato oggetto dell'istanza di punizione. Tali fatti devono essere univoci sì da potersi desumere con chiarezza la indicata incompatibilità. Il carattere della univocità non è riscontrabile, in relazione a querela presentata da un coniuge nei confronti dell'altro, per i reati di lesioni personali e ingiurie, nella rinuncia "ai reciproci addebiti" nel corso della causa civile per separazione dei coniugi, in quanto la rinuncia stessa è diretta soltanto a non insistere nell'accertamento della colpa ai fini del giudizio civile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)