Sez. 5, Sentenza n. 1452 del 28/11/1997 Ud. (dep. 06/02/1998) Rv. 209798 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Extraprocessuale - Fonti incompatibili con la volontà di querela - Desumibilità dell'accettazione del risarcimento - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
A norma dell'art. 152 cod. pen., la remissione extraprocessuale di querela può essere espressa o tacita. La prima deve risultare da atto esplicito e formale, la seconda da fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, cioè da comportamenti inequivoci, sostanzialmente inconciliabili con la richiesta di punizioni. Tale volontà non è desumibile da mere omissioni, quale la mancata comparizione o mancata costituzione della parte civile, che può derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie. Non è ricavabile neppure dall'accettazione del risarcimento dei danni che, apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, è giustificabile con una diversa motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)