Sez. 5, Sentenza n. 26634 del 27/04/2004 Ud. (dep. 14/06/2004) Rv. 229867 - 01
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - remissione - tacita | Criteri di desumibilità - Fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela - Necessità - Sussistenza di tali criteri nell'abbandono della causa civile per il risarcimento dei danni - Esclusione.
AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - remissione - tacita
La remissione extraprocessuale tacita della querela può essere desunta solo da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza di punizione, aventi un significato univoco e chiaro e tali da non lasciare adito a dubbi o possibilità di diverse interpretazioni; tali caratteri non sono riscontrabili nell'abbandono della causa civile instaurata per ottenere il risarcimento dei danni, a fortiori allorchè il querelante abbia provveduto a "trasferire", attraverso la costituzione di parte civile, l'azione civile per il risarcimento dei danni nel processo penale, così dimostrando l'espressa volontà di volere insistere nella richiesta di punizione dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)