Sez. L, Sentenza n. 6761 del 10/12/1982 (Rv. 424392 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - PREVEDIBILITÀ - CRITERIO DELLA C.D. REGOLARITÀ CAUSALE - CRITERIO DELLA PREVEDIBILITÀ DEL DANNO - COINCIDENZA - CONFIGURABILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - PREVEDIBILITÀ - CRITERIO DELLA C.D. REGOLARITÀ CAUSALE - CRITERIO DELLA PREVEDIBILITÀ DEL DANNO - COINCIDENZA - CONFIGURABILITÀ.*
L'ambito del danno risarcibile è circoscritto dal criterio della C. d. regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni immediati e diretti ed, inoltre, i danni mediati e indiretti che rientrano nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto. Questo criterio tende a coincidere con quello della prevedibilità del danno, che la legge enuncia distintamente accanto al criterio della conseguenzialità diretta (art. 1225 cod. civ.) e che, segnando concretamente la normale incidenza dell'inadempimento sulla sfera dell'interesse del creditore, si risolve in un giudizio di probabile accadimento secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale diligenza in relazione alle concrete circostanze. (principio enunciato in tema di danno da omesso versamento di contributi assicurativi all'ENASARCO (con conseguente perdita della pensione di vecchiaia) relativamente al periodo, anteriore al 1961, nel quale non era normativamente previsto un trattamento pensionistico a favore degli agenti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)