Sez. L, Sentenza n. 164 del 19/01/1985 (Rv. 438373 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - AGENTE DI COMMERCIO - OMESSO VERSAMENTO ALL'ENASARCO DI CONTRIBUTI RELATIVI AD UN RAPPORTO SVOLTOSI ANTERIORMENTE AL 1962 - RISARCIBILITÀ DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA PERDITA O DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - AGENTE DI COMMERCIO - OMESSO VERSAMENTO ALL'ENASARCO DI CONTRIBUTI RELATIVI AD UN RAPPORTO SVOLTOSI ANTERIORMENTE AL 1962 - RISARCIBILITÀ DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA PERDITA O DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ESCLUSIONE.*
Secondo i criteri, tendenzialmente coincidenti, della regolarità causale (art. 1223 cod. civ.) e della prevedibilità (art. 1225 cod. civ.), sono risarcibili le conseguenze pregiudizievoli dello inadempimento che di questo rappresentino effetti immediati e diretti o effetti mediati e indiretti rientranti comunque nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie dell'inadempimento medesimo, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di media diligenza. Non è pertanto risarcibile il danno, rappresentato dalla perdita o dalla decurtazione del trattamento pensionistico, sofferto dall'agente per effetto dell'omesso versamento dei contributi obbligatori all'ENASARCO, in violazione dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 (seguito dai successivi accordi del 1956 e del 1958), per il periodo anteriore all'anno 1962, atteso che, all'epoca di tale omissione del preponente, l'effetto normale ed ordinario di essa era soltanto il venir meno della garanzia del pagamento dell'indennità di risoluzione, e non già la perdita o la decurtazione del trattamento pensionistico, questo essendo stato introdotto, a favore degli agenti di commercio, soltanto a partire dall'anno suddetto (1962). (V 7358/83, mass n 431953; (V 5254/83, mass n 430140; (V 6761/82, mass n 424392; (Conf 4236/82, mass n 422207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)