Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 20/03/1984 (Rv. 433960 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ESTREMI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ESTREMI.*
La necessità abitativa, idonea a determinare - ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, deve intendersi in senso relativo e non assoluto, e cioè come esigenza attuale e concreta di disporre dell'immobile, non solo per essersi il locatore venuto a trovare sprovvisto di alloggio, ma anche quando la sua situazione abitativa, per sopravvenute apprezzabili circostanze, non possa più continuare allo stesso modo, ovvero non sia più consona alle esigenze di esso locatore. (Conf 2969/83, mass n 427879; (Conf 2240/79, mass n 398589).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)