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Sez. 6, Sentenza n. 30625 del 01/07/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv. 286829-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti - Riduzione di pena per una delle attenuanti minore di quella determinata in primo grado - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286829-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando però, in relazione a una delle predette attenuanti, una riduzione inferiore a quella determinata in primo grado.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)