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Sez. 3 - , Sentenza n. 49163 del 04/05/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 275025 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Riconoscimento di una circostanza attenuante - Minore riduzione per le attenuanti generiche già concesse in primo grado - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275025-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)