Sez. L, Sentenza n. 4117 del 14/07/1979 (Rv. 400623 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - NUOVA DISCIPLINA RELATIVA AI REQUISITI DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO PREVISTA DALL'ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - APPLICABILITA ANCHE IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - NUOVA DISCIPLINA RELATIVA AI REQUISITI DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO PREVISTA DALL'ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - APPLICABILITA ANCHE IN CASSAZIONE.*
In materia di cessazione della proroga legale dei rapporti agrari, la nuova disciplina relativa ai requisiti del concedente coltivatore diretto di cui all'art 2 della legge 10 maggio 1978 n 176, modificativa di quella di cui all'art 1 del DLCPS n 273 del 1947, e espressamente dichiarata applicabile anche in Cassazione, sicche e rimosso dalla stessa legge qualunque ostacolo procedurale che altrimenti sarebbe derivato dai principi generali sull'applicabilita dello ius superveniens in Cassazione (condizionato alla sopravvenienza dopo la presentazione del ricorso), ma resta salvo il limite istituzionale dell'accertamento, da parte del giudice della legittimita, delle circostanze di fatto e della relativa valutazione, per far luogo in concreto all'applicazione del precetto sopravvenuto. (V 5189/77, mass n 388822).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)