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Sez. L, Sentenza n. 5420 del 09/10/1980 (Rv. 409296 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI SOGGETTIVE - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE N 176 DEL 1978 - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1980-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409296-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI SOGGETTIVE - MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE N 176 DEL 1978 - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*

Ove nel corso del giudizio di Cassazione sia entrata in vigore la legge 10 maggio 1978 n 176 che, nel sostituire la disposizione contenuta nella lettera a) dell'art 1, comma secondo, DLCPS primo aprile 1947 n 273, ha modificato le condizioni soggettive necessarie per ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, aggiungendo che il concedente o il locatore deve avere altresi esercitato l'attivita di coltivatore diretto per almeno due anni, deve essere cassata con rinvio la sentenza di appello che, nel pronunziare sulla richiesta di cessazione della proroga legale, ha compiuto l'esame delle risultanze processuali con riferimento ai criteri posti dalla legge abrogata, perche il giudice di rinvio dia concreta applicazione al precetto sopravvenuto, mediante accertamento di tutte le idonee circostanze, trattandosi di norma di immediata applicazione ai giudizi in corso in qualunque grado e quindi anche nel giudizio di Cassazione. (Conf 4117/79, mass n 400623; (Conf 1168/79, mass n 397379; (Conf 95/79, mass n 396160).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)