Sez. 1, Sentenza n. 10070 del 16/04/2008 (Rv. 603003 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Domanda - Art. 4 legge n. 89 del 2001 - Termine semestrale di decadenza - Processo penale - Decorrenza - Dalla lettura pubblica del dispositivo della sentenza di cassazione - Procedimento penale con imputato non presente in udienza - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 citato in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che stabilisce che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal "momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva", da identificarsi, con riguardo al processo penale definito dalla Cassazione all'esito della trattazione della causa in pubblica udienza, nella data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Cassazione, anche quando l'imputato non sia presente in udienza, atteso che dal fatto che egli ha conoscenza del giorno in cui è trattato il processo (comunicato mediante avviso al difensore o all'imputato personalmente) e che il medesimo difensore partecipi all'udienza che definisce il processo, si evince che la parte è posta in condizioni di conoscere il giorno dal quale decorre il termine iniziale per proporre la domanda di equa riparazione, senza essere gravata di oneri eccedenti l'ordinaria diligenza e, comunque, tali da rendere difficoltosa o da pregiudicare la tutela del proprio diritto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)