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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21859 del 05/12/2012 (Rv. 624426 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Termine per proporre domanda - "Dies a quo" - Procedimento penale - Lettura del dispositivo in udienza con l'imputato presente e senza previsione di un termine diverso da quello legale per il deposito della sentenza - Decorrenza del termine - Dalla lettura del dispositivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624426-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo, il termine semestrale per proporre la richiesta di equo indennizzo, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, comincia a decorrere dal momento in cui scade il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza; pertanto, nel caso in cui l'imputato sia presente alla lettura del dispositivo ed il giudice del dibattimento non si sia avvalso della facoltà d'indicare un termine per il deposito della sentenza, diverso da quello legale, la domanda di equa riparazione deve essere proposta entro sei mesi decorrenti dalla lettura del dispositivo in udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)