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Sez. 1, Sentenza n. 3264 del 14/02/2007 (Rv. 599950 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Domanda - Termini e condizioni di proponibilità - Art. 4 legge cit. - Termine semestrale di decadenza - Decorrenza - Decisione definitiva - Nozione - Idoneità della decisione a porre formalmente termine al processo - Processo penale - Decorrenza del termine ex art. 4 legge cit. - Dalla lettura pubblica del dispositivo della sentenza di cassazione.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599950-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento" e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste). Ne consegue che, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, il predetto termine decorre dalla data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Cassazione, e non già da quella del deposito della pronuncia, acquisendo ad ogni effetto da quella data definitività la decisione di merito impugnata, e con essa concludendosi il giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)