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Sez. U, Sentenza n. 4372 del 27/07/1985 (Rv. 441833 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE PREORDINATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O DI INTERVENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL COMMA PREMESSO ALL'ART. 4 DEL D.L. 2 MAGGIO 1974 N. 115 DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 GIUGNO 1974 N. 247 - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - ACCERTAMENTO DELLA NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DEL SUOLO ESPROPRIATO.*
Stato
decisa il 1985-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441833-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE PREORDINATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O DI INTERVENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL COMMA PREMESSO ALL'ART. 4 DEL D.L. 2 MAGGIO 1974 N. 115 DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 GIUGNO 1974 N. 247 - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - ACCERTAMENTO DELLA NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DEL SUOLO ESPROPRIATO.*

Con riguardo a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o d'interventi dello stato e degli altri enti pubblici, ancorché attuate a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per le quali il decreto di espropriazione sia stato emanato dopo l'entrata in vigore del comma premesso all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 dalla legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247, il giudice dell'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa ha il potere-dovere di quantificare l'indennità medesima secondo le Disposizioni della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ed inoltre, a seguito della sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 16 quinto, sesto e settimo comma della citata legge del 1971, limitatamente ai criteri fissati per le aree fabbricabili (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980), nonché delle norme che, a partire da quelle della legge 29 luglio 1980 n. 385, hanno reintrodotto in via provvisoria i criteri stessi (sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), ha il compito, di accertare la natura agricola od edificatoria del suolo espropriato, con la conseguente applicabilità, nel primo caso, dei criteri dettati dalla legge n. 385 del 1980 e nel secondo caso, di ricercare la disciplina applicabile in luogo di quella dichiarata incostituzionale, tenendo conto che gli indicati interventi della Corte costituzionale non implicano una carenza di potere espropriativo, né un vuoto normativo, ma l'operatività delle Disposizioni di quelle altre leggi derogate dalle norme dichiarate incostituzionali. (V 5401/84, mass n 437104; (V 3247/83, mass n 428144).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)