Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 11/05/1983 (Rv. 428144 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI OPERE OD INTERVENTI DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI INIZIATI PRIMA DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE SUCCESSIVAMENTE A TALE LEGGE - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - CRITERI EX LEGGE N. 865 CITATA - CRITERI PROVVISORI EX LEGGE N. 385 DEL 1980 E SUCCESSIVE PROROGHE - APPLICABILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI OPERE OD INTERVENTI DELLO STATO O DEGLI ENTI PUBBLICI - PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI INIZIATI PRIMA DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE SUCCESSIVAMENTE A TALE LEGGE - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - CRITERI EX LEGGE N. 865 CITATA - CRITERI PROVVISORI EX LEGGE N. 385 DEL 1980 E SUCCESSIVE PROROGHE - APPLICABILITÀ.*
Per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi dello stato e degli altri enti pubblici, anche non territoriali, ancorché attuate a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per le quali il decreto di espropriazione sia stato emanato dopo l'entrata in vigore del comma premesso all'art. 4 del decreto legge 2 maggio 1974 n. 115 dalla legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247, l'indennità deve essere determinata, anche in Sede di giudizio di opposizione alla stima, secondo i criteri dettati dal titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ed, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi quarto, quinto, sesto e settimo, della citata legge del 1971 e successive modificazioni, secondo gli analoghi criteri dettati in via provvisoria, salvo conguaglio, dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 (prorogata dal decreto legge 28 luglio 1981 n. 396, convertito nella legge 25 settembre 1981 n. 535, e successivamente dal decreto legge 29 maggio 1982 n. 298, convertito in legge 29 luglio 1982 n. 481, ed ancora dalla legge 23 dicembre 1982 n. 943), di immediata applicabilità in tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari in cui la liquidazione dell'indennità, soggetta alla disciplina dichiarata incostituzionale, non sia divenuta definitiva, salvo, peraltro, il controllo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'indicata normativa provvisoria, da operarsi in Sede di rinvio. (Conf 5806/82, mass n 423552 e 423553; (Conf 3338/82, mass n 421317; (Conf 1754/82, mass n 419600; (Conf 1673/82, mass n 419507; (Conf 5793/81, mass n 416511; (Conf 4690/81, mass n 415410).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 28/07/1981 num. 396, Legge 25/09/1981 num. 535 CORTE COST., Decreto Legge 29/05/1982 num. 298, Legge 29/07/1982 num. 481 CORTE COST., Legge 23/12/1982 num. 943 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)