Sez. 1, Sentenza n. 6488 del 06/11/1986 (Rv. 448652 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI SUOLO EDIFICABILE EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE ALLA STIMA DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 5 DEL 1980 E N. 223 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - PERSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI SUOLO EDIFICABILE EX LEGGE N. 865 DEL 1971 - GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE ALLA STIMA DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA N. 5 DEL 1980 E N. 223 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - PERSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
Nell'ambito dell'espropriazione di suolo edificabile disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la sopravvenienza, nel corso del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità promosso davanti alla Corte d'appello in unico grado a norma dell'art. 19 della citata legge, della declaratoria d'incostituzionalità dei criteri di Determinazione dell'indennità posti dai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della legge medesima (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980), e poi di quelli analoghi reintrodotti in via provvisoria dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385 (sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), comporta che l'indennità stessa deve essere liquidata alla stregua delle regole generali fissate dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, ma non interferisce sulla suddetta Competenza in unico grado della Corte d'appello, la quale discende di per sè dall'adozione del modello procedimentale espropriativo della legge del 1971. Tale principio manifestamente non implica una disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che la diversità di disciplina sostanziale, anche alla stregua della proposizione o meno di opposizione alla stima, si giustifica per la obiettiva non equiparabilità delle rispettive situazioni, e che, sul piano processuale, la Mancanza del doppio grado di giudizio integra una scelta del legislatore non incidente sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive delle parti del procedimento d'esproprio. (V 4372/85, mass n 441833; (V 4091/85, mass n 441613).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)