Sez. L, Sentenza n. 7601 del 13/04/2005 (Rv. 580494 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Personale dipendente - Contratto collettivo del comparto enti pubblici non economici - Procedimento disciplinare - Termine per la contestazione dell'addebito - Natura - Carattere perentorio - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Il termine di venti giorni tra conoscenza del fatto e contestazione dell'addebito, previsto dall'art. 27, comma secondo, del contratto collettivo del comparto enti pubblici non economici del 6 luglio 1995, non è perentorio, atteso che la natura dei termini contrattualmente previsti per lo svolgimento del procedimento disciplinare deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono nella prospettiva di un'inderogabile garanzia della necessaria legittimità di tutto il procedimento, con la conseguenza che il carattere della perentorietà non è rinvenibile in tutti i termini che ne cadenzano l'andamento, ma solo nel termine stabilito per la conclusione del procedimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Contr. Coll. 06/07/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)