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Sez. L, Sentenza n. 19743 del 11/10/2005 (Rv. 583615 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Procedimento disciplinare - Termini previsti dal contratto collettivo - Carattere ordinatorio o perentorio - Criterio di distinzione - Fondamento - Termine per la contestazione dell'addebito - Carattere perentorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583615-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, la natura dei termini contrattualmente previsti per lo svolgimento del procedimento disciplinare deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono nella prospettiva di un'inderogabile garanzia della necessaria legittimità di tutto il procedimento, con la conseguenza che il carattere della perentorietà non è rinvenibile in tutti i termini che - come quello previsto dall'art. 24 del c.c.n.l., comparto Ministeri, per la contestazione dell'addebito - ne cadenzano l'andamento, ma solo nel termine stabilito per la conclusione del procedimento.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)