Sez. L, Sentenza n. 20654 del 02/10/2007 (Rv. 599985 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contratto collettivo comparto ministeri - Procedimento disciplinare - Termine per la contestazione dell'addebito - Carattere perentorio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendente pubblico, il termine di venti giorni tra conoscenza del fatto e contestazione dell'addebito previsto dall'art. 24 del contratto collettivo del comparto ministeri ha natura ordinatoria, avendo le parti indicato un parametro di tempestività consentendone tuttavia un'elastica dilatazione per accertamenti necessari al fine di una compiuta conoscenza del fatto. (Nella specie, la P.A. aveva contestato il fatto dopo quasi quattro mesi dalla comunicazione della sentenza penale pronunciata per gli stessi fatti -avvenuti circa sette anni prima - nei confronti del dipendente, il quale in precedenza era stato sospeso cautelarmente dal servizio ma non aveva ricevuto contestazione di addebito; la S.C., ritenendo che il "dies a quo" del termine andasse fissato alla data di acquisizione dei verbali del giudizio penale -non essendo invece sufficiente la conoscenza della sentenza che proscioglieva per prescrizione - ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione ritenuta adeguata e conforme ai criteri di ermeneutica contrattuale, aveva qualificato il termine ordinatorio).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)