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Sez. 3, Sentenza n. 721 del 16/01/2006 (Rv. 590565 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Insussistenza al momento della pronuncia del giudice successivamente adito - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590565-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

In tema di litispendenza, il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ. è tenuto a fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia, e deve quindi escludere la litispendenza ove a tale data l'antecedente giudizio non sia più pendente per intervenuta estinzione (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di pace correttamente dichiarato la litispendenza in assenza di produzione documentale delle parti comprovante la cancellazione o l'estinzione del giudizio instaurato per primo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)