Sez. 3, Sentenza n. 721 del 16/01/2006 (Rv. 590565 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Insussistenza al momento della pronuncia del giudice successivamente adito - Rilevanza - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
In tema di litispendenza, il giudice successivamente adito ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ. è tenuto a fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia, e deve quindi escludere la litispendenza ove a tale data l'antecedente giudizio non sia più pendente per intervenuta estinzione (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di pace correttamente dichiarato la litispendenza in assenza di produzione documentale delle parti comprovante la cancellazione o l'estinzione del giudizio instaurato per primo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)