Sez. L, Sentenza n. 12694 del 12/12/1995 (Rv. 495016 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Insussistenza al momento della pronuncia del giudice successivamente adito - Rilevanza - Accertamento "incidenter tantum" dell'intervenuta estinzione dell'antecedente giudizio - Ammissibilità - Efficacia della rinuncia - Previa accettazione della parte non costituita - Necessità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire la litispendenza ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia, e, quindi, deve escludere la litispendenza ove a tale data l'antecedente giudizio non sia più pendente per intervenuta estinzione; la quale può essere accertata "incidenter tantum" dallo stesso giudice, tenendo conto, ove si configuri ipotesi di estinzione derivante da rinuncia agli atti del giudizio, che l'efficacia della rinuncia non è condizionata all'accettazione della parte non ancora costituita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)