Sez. L, Sentenza n. 6532 del 06/11/1986 (Rv. 448686 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'attività di allevamento degli animali non costituisce di per sè attività agricola, ma occorre che sia connessa, complementare od accessoria rispetto all'attività di coltivazione della terra, così come espressamente prevedono gli artt. 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, norme queste che - nell'individuare i caratteri dell'impresa agricola ai fini suddetti - pongono una disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune posta dall'art. 2135 cod. civ., che invece considera agricola in sè l'attività di allevamento del bestiame. (V 4921/83, mass n 429818; (V 3205/82, mass n 421148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)