diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3205 del 25/05/1982 (Rv. 421148 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA E NON INDUSTRIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421148-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - ATTIVITÀ AGRICOLA E NON INDUSTRIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'indagine diretta a stabilire se l'avicoltura, come l'allevamento di animali in genere, costituisca attività industriale o agricola, al fine dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, occorre prescindere dalla nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ. e fare riferimento alla compiuta disciplina contenuta in proposito nel d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in forza della quale detto allevamento integra attività agricola e non industriale, restando conseguentemente soggetta alla contribuzione prevista per il relativo settore imprenditoriale, se connessa con la coltivazione della terra ed in quanto eseguita sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di questa, venendo, peraltro, meno tale connessione ogni qualvolta, l'attività di allevamento "ecceda" rispetto alle finalità ed alle dimensioni dell'azienda stessa, come nel caso in cui dalla coltivazione della terra si tragga soltanto una piccola parte di quanto necessario a siffatta attività alla quale si provveda principalmente mediante acquisti di prodotti sul libero mercato. (Conf 5246/79, mass n 401844; (Conf 3535/78, mass n 393030; (Conf 2675/78, mass n 392055)9*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)