Sez. L, Sentenza n. 4926 del 16/07/1983 (Rv. 429818 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DI POLLAME - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 206 E 207 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INNOVAZIONI PER EFFETTO DELLA NORMATIVA C.E.E. O DELLA LEGGE N. 852 DEL 1973 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DI POLLAME - ATTIVITÀ AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 206 E 207 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INNOVAZIONI PER EFFETTO DELLA NORMATIVA C.E.E. O DELLA LEGGE N. 852 DEL 1973 - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'allevamento di animali in genere e di pollame in particolare è inquadrabile fra le attività agricole solo quando sia connessa alla coltivazione della terra ed eseguita sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di questa (artt. 206 e 207 d.P.R. n. 1124 del 1965), venendo peraltro meno tale connessione ogni qualvolta l'attività di allevamento ecceda, rispetto alle finalità ed alle dimensioni dell'azienda stessa, come nel caso in cui dalla coltivazione suddetta, si tragga soltanto una piccola parte di quanto necessario a siffatta attività alla quale si provvede principalmente mediante acquisto di prodotti sul libero mercato. Tale regolamentazione non ha subito innovazioni né per effetto della normativa C.e.E., dalla quale - come deciso dalla Corte di giustizia della stessa comunità (sentenza 28 febbraio 1978) - non può trarsi una definizione di azienda agricola valida per l'intero settore della disciplina della produzione agricola, né per effetto della legge n. 852 del 1973, che ha introdotto soltanto un nuovo sistema di accertamento e di calcolo dei contributi dovuti per l'Assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, senza innovare in ordine alla definizione delle imprese agricole soggette, secondo la ricordata disciplina speciale, a tale Assicurazione. (V 3205/82, mass n 421148; (V 1561/81, mass n 412223; (V 4201/80, mass n 408077; (V 1945/80, mass n 405576; (V 5246/79, mass n 401844; (V 3535/78, mass n 39303; (V 2675/78, mass n 392055).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Legge 27/12/1973 num. 852 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)