Sez. L, Sentenza n. 5243 del 09/04/2001 (Rv. 545760 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Sentenza n. 92 del 1981 della Corte Cost. - Effetti - Eliminazione della possibilità di rivalsa dell'anticipazione dei benefici combattentistici operata dagli istituti previdenziali - Art. 30 bis D.L. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983 - Nascita "ex novo" dell'obbligazione di rimborso dei benefici in argomento - Conseguenze - Obbligo di corrispondere, per il periodo anteriore alla suddetta disciplina, gli interessi sui rimborsi effettuati in ritardo - Insussistenza - Obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi di preammortamento sui valori capitali dei benefici stessi - Sussistenza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
In tema di benefici combattentistici, la sentenza n. 92 del 1981 della Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971 nella parte in cui non indicava con quali mezzi gli enti della finanza pubblica allargata potevano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, ebbe l'effetto di lasciare priva di possibilità di rivalsa l'anticipazione dei benefici combattentistici operata dagli istituti previdenziali onerati; tale carenza fu colmata dall'art. 30 bis del D.L. n. 55 del 1983 (convertito nella legge n. 131 del 1883) che provvide alla copertura finanziaria degli oneri suddetti. Pertanto, solo in seguito a tale norma gli enti previdenziali acquistarono il diritto all'integrale rimborso, con la conseguente insussistenza per il periodo anteriore all'entrata in vigore del citato D.L. n. 55 del 1983, del diritto agli interessi per i rimborsi effettuati con ritardo, non essendo tale ritardo imputabile agli enti debitori ma ad un "factum principis". Peraltro, dovendosi far riferimento, quanto alle modalità di adempimento della suddetta obbligazione di rimborso dei benefici, al D.M. 25 agosto 1972 (in applicazione del comma terzo del medesimo art. 6 della legge n. 824 del 1971, costituente parte integrante della nuova norma del 1983), sulla somma dovuta per i valori capitali dei benefici si devono calcolare gli interessi (corrispettivi e non moratori, essendo la relativa applicazione svincolata da qualsiasi imputabilità di ritardo) di preammortamento nella misura indicata nello stesso decreto del Ministro del Tesoro. (Fattispecie in materia di rimborso dei benefici combattentistici riconosciuti sui trattamenti di pensione agli ex dipendenti del Consorzio Trasporti e Mobilità di Cagliari).
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)