diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12917 del 20/12/1997 (Rv. 511094 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Sentenza n. 92 del 1981 della Corte Costituzionale - Effetti - Eliminazione dell'obbligo degli enti della finanza allargata di rimborsare agli enti previdenziali gli oneri sostenuti - Reviviscenza di detto obbligo ex art. 30 bis D.L. n. 55 del 1983 - Interessi per il periodo anteriore alla suddetta disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511094-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI

In tema di benefici combattentistici, la sentenza n. 92 del 1981 della Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 824 del 1971 nella parte in cui non indicava con quali mezzi gli enti della finanza pubblica allargata potevano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, ebbe l'effetto di lasciare priva di possibilità di rivalsa l'anticipazione dei benefici combattentistici operata dagli istituti previdenziali onerati; tale carenza fu colmata dall'art. 30 bis D.L. n. 55 del 1983 che provvide alla copertura finanziaria degli oneri suddetti, sicché solo a seguito di tale norma gli enti previdenziali acquistarono il diritto all'integrale rimborso, con la conseguente insussistenza, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del citato D.L. n. 55 del 1983, del diritto agli interessi per i rimborsi effettuati con ritardo, non essendo tale ritardo imputabile agli enti debitori, bensì ad un "factum principis".

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)