Sez. 1, Sentenza n. 9201 del 01/09/1999 (Rv. 529570 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello alla Commissione Tributaria Regionale nei confronti di persona non più esistente - Notificazione a soggetto non avente la qualità di domiciliatario - Inammissibilità nella ipotesi di costituzione in giudizio, senza contestazione, nel termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, del soggetto subentrato al destinatario - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'atto di appello alla Commissione Tributaria Regionale nei confronti di soggetto non più esistente, notificato a persona che al momento della consegna dell'atto non aveva la qualità di domiciliatario, non può essere dichiarato inammissibile qualora il soggetto subentrato al destinatario della notificazione si sia costituito in giudizio, senza contestazione, nel termine dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, dovendo in tal caso il giudice fare applicazione del principio giurisprudenziale per il quale, in ipotesi di inesistenza giuridica della notifica, la costituzione della parte intimata ha efficacia sanante ex "nunc", con conseguente ammissibilità dell'appello, qualora tale costituzione sia avvenuta entro il termine di impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)