Sez. 5, Sentenza n. 1123 del 19/01/2009 (Rv. 606460 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di appello svoltosi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dopo il 1° gennaio 2001 - Ricorso in cassazione notificato al Ministero dell'Economia - Inesistenza - Conseguenze - Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Effetti - Sanatoria "ex nunc" - Notifica del controricorso oltre il termine per l'impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in epoca successiva al 1° gennaio 2001, con la conseguente estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituito in primo grado, la notifica del ricorso in cassazione effettuata al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze è da considerarsi inesistente. L'eventuale costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante ma soltanto "ex nunc", e pertanto l'inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)