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Sez. 3, Sentenza n. 813 del 24/01/1995 (Rv. 489901 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Comunicazione da inviare al conduttore - Specificazione del motivo sul quale è fondata la disdetta - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489901-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

L'onere della specificazione del motivo della disdetta posto dall'art. 29 legge 27 luglio 1978 n. 392 a carico del locatore di immobile non abitativo che intenda valersi della facoltà di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, deve ritenersi assolto in tutti i casi in cui il motivo sia stato chiaramente indicato in modo da consentire al conduttore di valutare la serietà dell'intenzione manifestata dal locatore e a garantire il controllo successivo circa l'effettiva destinazione dell'immobile agli usi indicati (nella specie il locatore, gestore di una officina meccanica, aveva dichiarato che intendeva destinare l'immobile locato a deposito di pezzi ricambio per auto).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)