Sez. 3, Sentenza n. 11681 del 04/11/1991 (Rv. 474492 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini | Disdetta - Specificazione del motivo - Onere - Indicazione congiunta di alcune delle ipotesi previste dall'art. 29 della legge n. 392 del 1978 - Sufficienza - Condizioni.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini
L'onere della specificazione del motivo della disdetta, imposto dall'art. 29 comma quarto della legge 27 luglio 1978 n. 392, è assolto dal locatore anche nel caso che abbia indicato congiuntamente alcune delle ipotesi previste dal citato articolo ove al conduttore siano note le attività del locatore e gli sia, quindi, possibile verificare, prima del rilascio, che l'intenzione indicata appare seria e realizzabile e controllare, dopo il rilascio, la effettiva destinazione dell'immobile per uno degli usi indicati.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)