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Sez. 3, Sentenza n. 8933 del 09/09/1998 (Rv. 518736 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Indicazione chiara del motivo, tra quelli tassativi (art. 29, legge 392/1978) - Sufficienza - Valutazione in fatto - Finalità- Controllo del conduttore - Realizzabilità e serietà dell' intento del locatore - Valutazione ex ante - Inattuazione dolosa o colposa - Rilevanza sanzionatoria (art. 31 legge 392/1978).
Stato
decisa il 1998-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518736-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

Per la validità della disdetta del contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall' abitazione, la specificazione della futura destinazione non deve esser rigorosamente formale, essendo sufficiente che il motivo, tra quelli tassativamente indicati dall' art. 29 legge 27 luglio 1978 n. 392, sia, con valutazione in fatto, chiaro onde consentire al conduttore di controllare la serietà e realizzabilità dell' intento, da valutare ex ante- salva la sanzione per il locatore che nei termini di legge colposamente o dolosamente non lo abbia attuato - e non è esclusa dal trasferimento, successivo alla scadenza del contratto, della sede della locatrice, potendo esser sua intenzione allocare nell' immobile richiesto una sua dipendenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)