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Sez. 1, Sentenza n. 3299 del 29/04/1999 Cc. (dep. 17/09/1999) Rv. 214044 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Provvedimento - Distacco temporale fra deliberazione e deposito - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214044-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE

Anche per il provvedimento di convalida dell'arresto o del fermo vale la regola generale, desumibile dall'art.128 c.p.p., per cui può esservi un distacco temporale fra il momento della deliberazione e quello del deposito dell'ordinanza, comprensiva della motivazione. In deroga, però, alla summenzionata regola generale, il termine per il deposito, fissato dall'art.391, comma 7, c.p.p.in quarantotto ore dal momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice, ha carattere non ordinatorio ma perentorio, comportando la sua inosservanza la perdita di efficacia dell'arresto o del fermo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)