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Sez. 1, Sentenza n. 35706 del 04/07/2001 Cc. (dep. 01/10/2001) Rv. 219755 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Ordinanza pronunciata in udienza o depositata fuori udienza - Termine di 48 ore - Criterio di computo nell'una e nell'altra ipotesi.
Stato
decisa il 2001-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219755-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA

In tema di convalida dell'arresto o del fermo, l'art.391, comma 7, c.p.p., nella parte in cui prevede che "l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice", va interpretato nel senso che, quando l'ordinanza venga "pronunciata" senza soluzione di continuità all'esito dell'udienza camerale, il termine deve ritenersi rispettato anche se, per il protrarsi dell'interrogatorio, dovuto alla complessità del medesimo, all'atto della pronuncia siano passate oltre 48 ore dalla messa dell'arrestato o fermato a disposizione del giudice, atteso che una tale situazione non viola (avuto riguardo al principio per cui "ad impossibilia nemo tenetur") la sostanza dell'art.13, comma secondo, della Costituzione, ove si stabilisce il doppio limite delle novantasei ore (quarantotto più quarantotto)entro il quale l'autorità di pubblica sicurezza deve comunicare all'autorità giudiziaria l'avvenuto arresto o fermo di una persona ed il giudice deve convalidarlo; quando invece l'ordinanza non venga "pronunciata" all'esito dell'udienza, ma venga "depositata" successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le 48 ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)