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Sez. 1, Sentenza n. 23455 del 08/03/2007 Cc. (dep. 15/06/2007) Rv. 236786 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Termine di quarantotto ore prescritto per il giudice - Riferimento alla fissazione e all'inizio dell'udienza - Decisione - Anche successiva - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236786-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA

In materia di convalida dell'arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice fa riferimento soltanto alla fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida e non anche al momento in cui è emessa la decisione, che può quindi essere adottata successivamente, purché intervenga a chiusura dell'udienza senza soluzione di continuità. (La Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di non convalida dell'arresto, pronunciata perché era scaduto il termine di quarantotto ore dalla richiesta del pubblico ministero senza che il giudice avesse emesso la decisione, e ciò per l'impossibilità, per irreperibilità dell'interprete, di interrogare l'arrestato straniero e non a conoscenza della lingua italiana).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)