Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21986 del 11/09/2018 (Rv. 650500 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Obbligo del datore di lavoro di fornire le divise - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Configurabilità - Presupposti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
L'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti dei capi di vestiario, può determinare il diritto al risarcimento del danno dei lavoratori, a cui non sia stata consegnata la divisa, qualora sia dimostrato il pregiudizio economico conseguente, quale l'usura dei propri abiti utilizzati in sostituzione, ovvero il costo sostenuto per l'acquisto che, altrimenti, non sarebbe stato affrontato, senza che alla mancata prova possa sopperire la liquidazione equitativa dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)