diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 437 del 13/01/2021 (Rv. 660169 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Obbligo contrattuale di fornire vestiario uniforme - Inadempimento del datore di lavoro - Conseguenze - Obbligo del datore di risarcire il danno patrimoniale e all’immagine - Sussistenza - Condizioni - Onere della prova - Riparto.
Stato
decisa il 2021-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660169-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

L'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura di "vestiario uniforme", legittima l'azione risarcitoria del lavoratore, a cui non sia stata consegnata la divisa, a condizione che alleghi e dimostri di aver subito un pregiudizio economico, quale l'usura di abiti propri, o di aver dovuto sopportare un costo per l'acquisto di beni non forniti dal datore, né può essere ritenuto in "re ipsa" il danno all'immagine per la mancata tempestiva sostituzione della divisa che, quale conseguenza dell'inadempimento, va provato da chi pretende il risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)