diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 23897 del 19/09/2008 (Rv. 604802 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Inadempimento del datore di lavoro all'obbligo contrattuale di fornire vestiario uniforme - Acquisto, da parte del lavoratore, di vestiario esclusivamente per adempiere all'obbligo di indossare in servizio abiti uniformi - Conseguenze - Obbligo del datore di risarcire il danno - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

In caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme", ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato, il datore di lavoro è tenuto, in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ., a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento, secondo regole di normalità e tenuto conto del principio, desumibile dall'art. 1225 cod. civ., relativo al giudizio ipotetico di differenza tra la situazione quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto dannoso-inadempimento e quella effettivamente avvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)